Accollo del mutuo: cos’è e come funziona?
Accollarsi un mutuo o fare l’accollo di un mutuo significa assumersi l’obbligo di pagare le rate del finanziamento al posto del contraente originario, completando il pagamento delle rate rimaste, con una scrittura privata autenticata dal notaio.
Quando si utilizza e come funziona: tutto quello che bisogna sapere sull’accollo del mutuo.
Nella maggioranza dei casi, per acquistare un immobile è necessario chiedere un mutuo in banca, cosa non semplice se non si possiedono le garanzie necessarie.
L’accollo viene usato quando si compra una casa, sia da un privato che da una impresa, e può riguardare anche le case in costruzione.
Conviene? E come funziona esattamente?
Una persona può quindi decidere di vendere la propria casa, su cui grava ancora l’ipoteca del mutuo, accordandosi sia con l’acquirente che con la banca mutuataria.
I soggetti coinvolti sono quindi tre:
- La banca, cioè il creditore
- L’accollato, l’intestatario del finanziamento
- L’accollante, chi subentra nel contratto
La procedura di accollo del mutuo è inserita nel codice civile e regolamentata dall’articolo 1273.
Le tipologie di accollo del mutuo
Esistono due tipologie di accollo: cumulativo e liberatorio, le quali si distinguono in base al maggiore o minore coinvolgimento del mutuatario precedente.
ACCOLLO CUMULATIVO
L’accollato resta obbligato: nel caso in cui il nuovo debitore, cioè l’accollante, risultasse insolvente, il debito ricade su di lui.
ACCOLLO LIBERATORIO
Il debito e gli oneri connessi sono interamente trasferiti sull’accollante, mentre l’accollato viene liberato da qualsiasi obbligo. Questa fase viene effettuata sempre e comunque prima dell’emissione del cosiddetto rogito notarile.
A chi conviene?
Conviene sia al nuovo che al vecchio debitore. Nello specifico si risparmiano i costi legati all’accensione del finanziamento, perché non sono necessarie perizie, istruttorie e spese notarili.
Il precedente mutuatario non deve sostenere le spese per l’estinzione anticipata e quelle di cancellazione dell’ipoteca. La procedura di accollo del mutuo velocizza anche i tempi, perché molte delle verifiche iniziali che spettano alla banca sono già state effettuate.
Per i mutui stipulati dopo il 3 aprile 2007 non sono più previste penali per l’estinzione anticipata, diminuendo sostanzialmente i vantaggi per l’accollato.
FAQ sull’accollo del mutuo
Se il mutuo è cointestato è possibile l’accollo?
Se a essere intestatarie del contratto di mutuo sono più persone (due coniugi, genitori e figli o una coppia di fatto) l’accollo è possibile: la parte che rimane proprietaria dell’immobile mantiene le stesse condizioni stipulate in fase di firma. Anche qui la banca deve dare il suo benestare a un accollo di tipo liberatorio, gravato dagli oneri notarili come detto sopra.
La banca può rifiutare l’accollo del mutuo?
Alla banca interessa unicamente che il debito venga estinto, indipendentemente da chi paga le rate rimanenti. Tuttavia, non sempre gli istituti di credito danno il via libera all’accollo di mutuo perché preferiscono accenderne di nuovi con diverse condizioni.
Solitamente gli istituti di credito avviano un’istruttoria sull’accollante (una fase di verifica dei requisiti economici in capo allo stesso), valutando se è in grado di sostenere l’impegno, nel caso voglia liberare l’accollato.
Questo per quanto concerne l’accollo del mutuo liberatorio, mentre per quello cumulativo non serve il benestare della banca.
Quali costi vanno considerati?
Non è detto che l’accollo sia davvero vantaggioso. Per poterne valutare l’effettiva convenienza, bisogna fare attenzione a queste situazioni:
- che i pagamenti precedenti siano stati regolari per non incorrere in costi eccessivi legati al ritardo;
- che la banca non applichi delle condizioni peggiorative rispetto a quelle iniziali;
- che la banca non vi chieda di acquistare prodotti che non sarebbero in realtà obbligatoriamente da sottoscrivere: un conto corrente, una polizza sulla casa oppure a copertura del credito. Sono richieste illecite, comportamenti scorretti come sancito dall’articolo 21 del Codice del consumo (dlgs 206/2005).
Conclusioni
L’accollo, dunque, può essere un affare per entrambe le parti. L’unico ostacolo è costituito dal fatto che bisogna accettare le condizioni inizialmente pattuite dal primo mutuatario. Ricordiamo però che, dopo l’accollo, si può sempre cercare di modificare le condizioni del mutuo in due modi:
- Con una rinegoziazione con la banca originaria cambiando tasso, durata, spese. La banca però non è obbligata ad accettare una rinegoziazione; se la concede la si fa con una semplice scrittura privata senza costi notarili.
- Con una surroga. Anche il mutuo accollato può essere surrogato. In questo caso si possono cercare sul mercato offerte migliori di altre banche e quindi trasferire il capitale del mutuo alla nuova banca, senza altre spese.