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Superbonus sulla casa ereditata: le nuove regole attive
Il Superbonus può avere delle implicazioni fiscali importanti nel caso di vendita dell’immobile, dal momento che riguarda il miglioramento delle condizioni strutturali e edilizie degli immobili. Se si vende una casa, che ha beneficiato del superbonus, entro dieci anni dalla realizzazione degli interventi, la plusvalenza generata dal maggior valore acquisito è soggetta ad un’imposizione fiscale del 26%. Questo provvedimento è stato pensato per disincentivare la vendita speculativa degli immobili ristrutturati con il Superbonus.
La tassazione al 26% sulla plusvalenza si applica se l’immobile, che ha ricevuto interventi di miglioramento, viene venduto entro il decennio successivo a tali interventi, indipendentemente dal fatto che i lavori abbiano interessato esclusivamente le parti comuni di un edificio condominiale.
Tuttavia, secondo la risposta numero 128 del 23 ottobre 2024 fornita dall’Agenzia delle Entrate, gli immobili ereditati e poi venduti entro i dieci anni dall’intervento non subiscono questa imposizione fiscale.
La circolare numero 23 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche nel caso in cui gli immobili siano stati ereditati parzialmente, la plusvalenza generata dalla vendita post Superbonus non è soggetta alla tassa del 26%. Non è rilevante se la successione sia stata completata totalmente o solo in parte; in ogni scenario, la tassazione sulla plusvalenza non viene applicata.
La plusvalenza è calcolata come la differenza tra il prezzo di acquisto originale e il prezzo di rivendita dell’immobile. La tassa del 26% viene calcolata sulla quota di valore aggiunto che supera il costo originario di acquisto.
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