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Decreto”salva casa”: tutte le novità sulla sanatoria semplificata per gli irregolari
Sono state presentate le nuove linee guida del Dl Salva Casa: il provvedimento mira a semplificare le procedure per la regolarizzazione degli immobili.
Semplificazione della verifica dei titoli pregressi
Non è più obbligatorio, come in passato, per presentare una pratica edilizia, la ricostruzione dell’intera storia costruttiva dell’immobile, dalla sua costruzione fino all’ultimo intervento realizzato.
Col nuovo decreto è sufficiente dimostrare la regolarità dell’immobile a partire dall’ultimo intervento eseguito, a patto che il Comune abbia già verificato i titoli precedenti.
Sanatoria per finalità multiple
I cittadini potranno presentare una sola istanza al Comune per richiedere contemporaneamente più interventi, come il cambio di destinazione d’uso di un immobile e le opere edilizie necessarie per adeguarlo alla nuova funzione.
Il Comune esaminerà entrambe le richieste all’interno dello stesso procedimento, rilasciando un unico titolo abilitativo al termine della valutazione.
Le piccole difformità
Un cambiamento in arrivo è anche quello per chi deve regolarizzare piccoli interventi edilizi su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici.
Ora si può sanare anche aumenti di volumi o superfici su immobili vincolati, a patto che venga attivato un sub-procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Inoltre, viene introdotta la clausola del silenzio-assenso, che garantisce un automatismo in caso di mancata risposta entro i termini previsti.
Quali sono le nuove sanzioni?
Le sanzioni variano in base alla tipologia di conformità e all’aumento del valore venale dell’immobile, calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Prendiamo ad esempio la cosiddetta “doppia conformità attenuata”, l’importo della sanzione sarà compreso tra 1.032 e 10.328 euro e dovrà essere pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile.
Nel caso di una conformità “tradizionale”, invece, la sanzione sarà inferiore, compresa tra 516 e 5.164 euro, sempre calcolata in relazione all’aumento del valore venale.
Nel caso in cui il Comune ritenga che l’intervento non abbia comportato un aumento del valore dell’immobile, potrà applicare direttamente la sanzione minima stabilita per legge, senza coinvolgere l’Agenzia delle Entrate.
I sottotetti
Recupero dei sottotetti a fini abitativi: una deroga sulle distanze minime permette di effettuare interventi di recupero anche in contesti urbanizzati dove non sarebbe possibile rispettare i requisiti di distanza tra edifici o confini.
Per usufruire di questa semplificazione, il cittadino deve mantenere inalterate le distanze esistenti, senza modificare la forma o la superficie del sottotetto e senza sopraelevazioni, salvo esplicita autorizzazione prevista dalle leggi regionali.

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